|
Definizioni generaliNormativa di riferimento Il d.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 racchiude in un unico Testo tutte le disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro compresa la sicurezza relativa ai cantieri temporanei o mobili. Sono stati successivamente emanati ulteriori decreti nel corso degli anni che hanno contribuito a renderne un documento indispensabile. Allo stato attuale uno dei migliori testi del decreto 81/2008 con i relativi aggiornamenti è consultabile e scaricabile sul sito : http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20140527_TU_maggio2014.aspx
Obbligo sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Gli oneri, la stesura dei documenti e la nomina dei soggetti concernenti la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono fatti d'obbligo nei seguenti casi:
Notifica preliminare La notifica preliminare di cui all'art. 99 del T.U. n. 81/2008 è un elenco dei dati identificativi di un cantiere temporaneo o mobile. E' obbligatorio dal momento in cui un cantiere rientra negli obblighi della sicurezza e nel caso in cui l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno. La notifica va redatta in duplice copia e trasmessa a mezzo raccomandata A/R, di cui una copia alla Direzione Provinciale del Lavoro e l'altra all'ASL territorialmente competenti. Qualora nel corso dei lavori subentrino variazioni significative di tali dati occorrerà ritrasmettere una nuova notifica preliminare con i dati sostitutivi e/o aggiuntivi. I contenuti della notifica sono chiaramente descritti all'allegato XII del T.U n. 81/2008
Committente e responsabile dei lavori Il committente è il soggetto per il quale un'opera viene realizzata. Esso ha potere decisionale e di spesa. Nell'eventualità che il committente non voglia occuparsi direttamente degli obblighi della sicurezza questo può nominare la figura del responsabile dei lavori che ne assume le veci. Il responsabile dei lavori, qualora il committente glielo consenta, ha potere decisionale e di spesa. Il responsabile dei lavori è anche il responsabile del procedimento.
CSP, CSE, POS E PSC - Il CSP (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione) è il soggetto incaricato dal committente per redigere e trasmettere tutta la documentazione inerente la sicurezza del cantiere nella fase preliminare tra cui il PSC. - Il CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) è il soggetto incaricato dal committente per monitorare che i soggetti interessati allo svolgimento dei lavori attuino le direttive relative alla sicurezza esplicitate nel PSC. Il CSP e il CSE possono essere la stessa persona o due soggetti distinti. - Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è un documento obbligatorio redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, in riferimento al singolo cantiere. Nel caso siano presenti più imprese esecutrici, anche operanti in momenti diversi, ogni singola impresa dovrà redigere il proprio POS. Nel caso di una impresa esecutrice ed una o più imprese in subappalto si dovrà redigere un POS unico da parte dell'impresa esecutrice principale ma il documento dovrà tenere conto dei singoli POS delle imprese subappaltatrici. - Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è un documento da conservare in cantiere, che tiene conto del cantiere stesso, di tutte le interferenze interne od esterne, dei soggetti operanti all'interno dello stesso e dei POS delle imprese partecipanti alla realizzazione dell'opera. Il PSC viene redatto in fase preliminare e, a seguito della ricezione dei POS delle singole imprese, può essere integrato e/o modificato e conservato in cantiere per tutta la durata dei lavori. I contenuti necessari ed obbligatori del PSC e del POS sono descritti all'allegato XV (PUNTO 2 e PUNTO 3) del T.U. n. 81/2008
Uomini giorno Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. L'entità è significativa nel caso in cui superi le 200 unità dove è fatto obbligo la compilazione e trasmissione della notifica preliminare alla Direzione Provinciale del Lavoro e all'ASL territorialmente competenti.
Fascicolo, stima dei costi e layout di cantiere Il FASCICOLO è un documento obbligatorio redatto dal CSP (Coordinatore in fase di Progettazione) e rappresenta un “vade-mecum” che accompagna l'opera realizzata nel corso della sua durata di vita. E' un elenco esaustivo dei soggetti intervenuti nella realizzazione dell'opera e delle lavorazioni stesse. Può essere integrato e/o modificato dal CSE (Coordinatore in fase di Esecuzione) durante la realizzazione dell'opera. I contenuti necessari ed obbligatori del FASCICOLO sono descritti all'allegato n. XVI del T.U. n. 81/2008 La STIMA DEI COSTI è a tutti gli effetti un computo metrico estimativo inerente i costi della sicurezza. E' un documento obbligatorio, redatto dal CSP e integrato e/o modificato dal CSE. I contenuti necessari della STIMA DEI COSTI sono descritti all'allegato n. XV (PUNTO 4) del T.U. n. 81/2008 Il LAYOUT DI CANTIERE è una tavola descrittiva del cantiere stesso ove vengono evidenziate le attrezzature minime per la logistica (baracca, wc, spogliatoio, etc), Il posizionamento delle zone di carico e scarico, i depositi e simili, il posizionamento dei mezzi di cantiere (gru, betoniera, taglia ferri, etc), la viabilità del cantiere (pedonale, carrabile, accessi, etc), gli impianti del cantiere (quadro elettrico, acqua, etc). Qualora la difficoltà dell'opera lo richieda al PSC si potranno aggiungere altre tavole esplicative per gli scavi, i ponteggi, un profilo altimetrico del terreno e simili.
|
|
|