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Rapporti con le imprese

Cosa è un DURC?

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (FONTE: PORTALE INPS)

La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici e privati, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

 

Cosa si intende per “periodo di validità” e per “periodo di copertura” del DURC

 Il periodo di validità costituisce l’arco di tempo entro il quale l’impresa può far valere il DURC (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35/2010).

A seguito della novella introdotta dal decreto legge n. 69/2013, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, il periodo di validità del DURC è di 120 giorni. La disposizione si applica esclusivamente ai DURC rilasciati dopo la data di conversione del predetto decreto legge (21 agosto 2013); i DURC rilasciati prima di tale data godono di una validità di 90 giorni, secondo la previgente disciplina (cfr. Circolare n. 36/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Il periodo di copertura rappresenta, invece, il periodo per il quale alla data della dichiarazione gli enti previdenziali abbiano accertato la regolarità contributiva (si veda anche la Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008).

 

Quale differenza esiste tra una impresa individuale e un lavoratore autonomo e obblighi di POS

Una impresa è individuale quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa. Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella familiare (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non superiore al 2º grado) e quella coniugale (formata solo da marito e moglie).

L’impresa individuale quindi è formata da più soggetti ed è obbligata alla redazione del POS Il lavoro autonomo, o in proprio, come definito dall'art. 2222 del Codice Civile, indica come lavoratore autonomo colui che “si obbliga a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un Committente” e come indicato all’art. 89 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008 è una “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”.

Se il lavoratore autonomo opera da SOLO non è soggetto all’obbligo del POS; si rileva però che il lavoratore autonomo può avvalersi di collaborazione parasubordinata o subordinata anche temporanea e in tal caso ricade nell’obbligo del POS.

Altresì si rileva che due lavoratori autonomi che eseguono attività di concerto, si configurano come impresa di fatto e quindi la figura che si evidenzia come capofila è soggetto alla redazione del POS.

Si allegano link con pareri in materia:

www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/edilizia-C-10/le-irregolarita-della-presenza-di-lavoratori-autonomi-in-cantiere-AR-11980/

www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/lavoratori-autonomi-imprese-familiari-C-76/i-quesiti-sul-decreto-81/08-sul-coordinamento-dei-lavoratori-autonomi-AR-9075/

 

Cosa è il PIMUS e chi lo redige?

Il PIMUS (Piano di Manutenzione, Uso e Smontaggio) è un documento obbligatorio per i lavori in quota ove è necessario l'utilizzo del ponteggio. Il datore di lavoro della ditta che provvede al montaggio e allo smontaggio del ponteggio deve redigere, a mezzo di persona competente, un piano di montaggio, uso e smontaggio in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

I contenuti minimi del PIMUS sono descritti all'allegato n. XXII del T.U. n. 81/2008

 

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