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Azione del coordinatore in fase di esecuzione (CSE)

Quando viene nominato il coordinatore in fase di esecuzione?

Il coordinatore in fase di esecuzione deve essere nominato prima dell'affidamento dei lavori. (art. 90, comma 4)

 

Quali sono i compiti del coordinatore in fase di esecuzione?

Verifica l’applicazione da parte delle ditte esecutrici e dei lavoratori autonomi di quanto prescritto nel PSC; verifica , modifica o aggiorna il PSC ed il fascicolo; organizza riunioni di coordinamento tra datori di lavoro delle imprese. Nel caso di gravi inadempienze e rischio grave ed imminente può sospendere una o più lavorazioni, e può proporre al committente o al responsabile dei lavori la risoluzione del contratto con la ditta affidataria. (art. 92, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f)

 

Quali sono gli elementi più significativi su cui il CSE deve decidere la periodicità delle visite in cantiere?

Possiamo individuare i principali aspetti in:

  • criticità del luogo in cui è collocata l'area di cantiere

  • livello medio, documentato, di formazione professionale degli addetti

  • ingresso in cantiere di affidataria e/o subappaltatrice

  • fasi di lavoro a maggior rischio e a particolarmente complesse

  • infortuni, anche se di lieve entità, o incidenti a cose

  • sospensione dei lavori per un significativo numero di giorni funzionalmente alla tipologia di cantiere

  • particolari fenomeni atmosferici, come temporali, allagamenti, smottamenti di terreno etcc..

  • scadenze previste per la verifica degli adeguamenti richiesti in occasione di precedenti sopralluoghi

 

IL CSE deve attenersi solo ed esclusivamente al cronoprogramma previsto nel PSC?

Il compito del CSE durante la realizzazione dell'opera sarà quello di aggiornare, in tempi brevi, il cronoprogramma lavori individuando, analizzando ed eliminando oriducendo a termini accettabili i nuovi rischi dovuti alla lavorazioni interferenti inizialmente non previste. Ne deriva, l'individuazione delle fasi o sottofasi più critiche da tenere sotto controllo con sopralluoghi mirati e verifiche in tempo reale

 

Il CSE è tenuto a liquidare i costi della sicurezza?

L'unica figura deputata a redigere e liquidare SAL e Stati Finali (compresi i costi della sicurezza) è e resta solamente il Direttore dei Lavori. (Allegato XV, punto 4.1.6. )

 

Cosa deve fare il CSE in caso il PSC sia inidoneo al cantiere?

Un PSC deve essere sempre redatto secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/'08, Allegato XV, punto 2.1. e risulterà totalmente inidoneo nei seguenti casi:

  • se non è redatto per lo specifico cantiere;

  • se non contiene le analisi degli elementi essenziali in relazione ai rischi di cantiere trasmissibili all'interno dello stesso, a quelli trasmissibili all'esterno e ai rischi trasmissibili all'interno del cantiere  se è mancante del cronoprogramma dei lavori

  • se è mancante delle prescrizioni operative per lo sfasamento spazio- temporale delle fasi e/o sottofasi di lavoro fra loro interferenti, etcc...

pertanto nei suddetti casi dovrà essere completamente rifatto. Per tutti gli altri aspetti previsti dall'Allegato XV, punto 2.1 ed eventualmente non presenti nel PSC, questi dovranno essere comunque integrati dal CSE; ne deriva che, prima di accettare l'incarico, il CSE deve visionare preventivamente e attentamente tutta la documentazione ricevuta.

 

In un piccolo cantiere pubblico di manutenzione interna, un collega è progettista e DL e le lavorazioni sono state affidate ad un unica impresa che ha redatto il piano di sicurezza sostitutivo (PSS).

Successivamente, a lavorazione iniziata e per motivi tecnici, è stata fatta una variante e concordato e autorizzato un subappalto per cui le imprese diventeranno due.

Correttamente, l’ente ha sospeso i lavori (in accordo con impresa e DL) e ha incaricato lo stesso collega di eseguire il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il collega ha un dubbio circa l’esecuzione del PSC: può aggiungere al PSS le parti mancanti del PSC o deve fare un PSC ex novo?

E inoltre si è chiesto se la prima ditta che aveva preparato il PSS deve trasmettere anche il POS, oppure si può utilizzare il PSS già presente.

Un cantiere che si trasforma in un caso in cui è previsto il Coordinatore dovrà necessariamente avere un NUOVO PSC per la sola parte mancante e dovranno essere richiesti i relativi POS che ne derivano.

Si consiglia di inserire una premessa nel PSC in cui si descriva che:

1) il PSS è stato utilizzato dall’inizio lavori alla data in cui si è nominato il Coordinatore;

2) il PSC diventa operativo a far data dalla variante

3) la sospensione dei lavori sarà revocata SOLO dopo la presentazione dei POS.

4) le comunicazioni agli Enti sono da farsi con data di inizio lavori della sola parte nuova.

Si fa notare che un PSS (redatto dalla ditta appaltante) è praticamente un PSC senza l’analisi dei costi della sicurezza e che, nel caso specifico, inoltre dovrà essere introdotta chiaramente la nuova attività oggetto di lavorazione da parte del subappaltatore.

Si ribadisce quindi che il PSS non può essere riutilizzato dal Coordinatore come PSC.

 

 

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