Ordine Architetti Alessandria Ordine Architetti Alessandria
Ordine Architetti Alessandria
Spazio 1 Spazio 2

Indicazioni delle modifiche normative introdotte al testo unico sulla sicurezza

Le seguenti FAQ sono volte a fornire le indicazioni generali che riguardano le modifiche al D.Lgs 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza - introdotte nel 2013 con i seguenti provvedimenti normativi: D.Lgs 32/2013, D.P.R. 44/2013, D.L 69/2013 (“Decreto del Fare”) e D.L. 76/2013 (“Decreto del Lavoro”). Per maggiore chiarezza si riportano In blu le principali novità introdotte.

 

Prestazioni di breve durata nei cantieri temporanei e mobili: quali semplificazioni ?

L' art. 32 del D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare”) modifica l' art. 88 comma 2 del Testo Unico sulla Sicurezza inerente il campo d' applicazione del capo I – titolo IV che definisce le misure per la salute e a sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. In particolare con la modifica alla lettera g-bis del suddetto articolo, si specifica che le disposizioni del capo I non si applicano: “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’ ALLEGATO XI”.

 

Obblighi del datore di lavoro inerenti le verifiche delle attrezzature da lavoro: quali novità?

L' art. 32 del D.L 69/2013 D.L 69/2013 (“Decreto del Fare”) modifica l' art. 71 comma 11 del Testo Unico sulla Sicurezza, che riguarda le verifiche periodiche delle attrezzature da parte del datore di lavoro.

In particolare il comma 11 è stato così modificato: “Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell ’ALLEGATO VII, a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’ INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”.

 

Obblighi del datore di lavoro inerenti le modalità di trasmissione della notifica: quali novità?

L' art. 32 del D.L 69/2013 D.L 69/2013 (“Decreto del Fare”) modifica l' art. 250 comma 1 del Testo Unico sulla Sicurezza prevedendo la trasmissione - da parte del datore di lavoro dell' impresa – di una notifica “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.

 

Quali sono le misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili?

L' art. 32 del D.L 69/2013 D.L 69/2013 (“Decreto del Fare”) introduce al Titolo IV – capo I del Testo Unico sulla Sicurezza - l' art. 104-bis con il quale si prevede l' individuazione di “modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”. Si sottolinea che, ad oggi, la Commissione Consuntiva Permanente non ha ancora pubblicato i fax- simili di modelli semplificati.

 

Valutazione dei rischi e autocertificazione: quali sono le principali novità?

Il Decreto interministeriale del 30/11/2012 introduce alcune novità in merito alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all' art. 29 del Testo Unico sulla Sicurezza. Il presente Decreto riporta in maniera esplicativa le procedure di riferimento, campi d' applicazione, i riferimenti normativi e la relativa modulistica utili ai datori di lavoro che devono effettuare la valutazione dei rischi, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione/protezione ed elaborare il programma delle misure necessarie a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il D.L 69/2013 (“Decreto del Fare”), poi, modifica il comma 5 art. 29 del Testo Unico sulla Sicurezza ed introduce i commi 6 quarter e 6-ter dello stesso articolo. Quest' ultimo comma stabilisce l' individuazione dei “settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.”

Si ricorda invece che dal 31 giugno 2013 per i datori di lavoro delle imprese che occupano fino a 10 dipendenti non è più consentito autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

 

Torna indietro

 

 

 

 

 

 

Albo iscritti

Area privata

La tua mail

Consiglio trasparente

Protezione Civile