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DVR per gli studi dei professionisti

Cosa è il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi?

È una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nella quale siano specificati:

  • i criteri adottati per la valutazione stessa;

  • le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

  • il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza;

  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri;

  • L’indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;

  • L’individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedo una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento

 

Quali studi sono obbligati a redigere un DVR standardizzato?

Gli studi professionali che impiegano fino a 10 lavoratori hanno l’obbligo di redigere il DVR standardizzato e di conseguenza è sufficiente la presenza anche di un solo lavoratore subordinato o equiparato secondo il DLgs 81/08.

Per il T.U. della sicurezza, un lavoratore è «una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione [...]».

Ne consegue che qualsiasi professionista, anche singolo, che opera professionalmente con un collaboratore coordinato e continuativo o un lavoratore a progetto o un collaboratore lavoratore autonomo (diverso dal titolare o dai titolari in caso di studio associato o società), scatta l'obbligo di valutare i rischi e di redigere il DVR. poiché il committente diviene datore di lavoro secondo il T.U.

Anche il tirocinante, il lavoratore a progetto e il collaboratore coordinato e continuativo, come i lavoratori subordinati, hanno diritto alla tutela della loro sicurezza e della loro salute e quindi il datore di lavoro deve prendere tutte le misure per prevenire qualsiasi malattia e infortunio e adottare tutte le misure che servono a conseguire lo «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale del lavoratore».

 

Società e studi associati sono obbligati a redigere il DVR?

Per le società tra professionisti e per gli studi associati scatta l'obbligo di redigere il DVR nei casi in cui viene occupato anche solo un lavoratore subordinato o equiparato o un collaboratore autonomo diverso dai titolari.

I soci lavoratori sono considerati "equiparati" se prestano la loro attività per conto di una società o studio associato non in qualità di “soci” (potere decisionale, maggiori diritti, ecc…) ma in qualità di “associati” (ad es. partners giovani, tirocinanti, ecc…), per cui anche se non sono occupati altri lavoratori, scatta comunque l'obbligo di valutare i rischi.

Negli studi associati, il professionista che collabora con il suo socio, non è considerato lavoratore e dunque, se lo studio non ha collaboratori diversi dai soci o dipendenti o tirocinanti, non ha obbligo di redigere il DVR standardizzato.

 

Chi redige il DVR?

Il Documento DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Quali sono le sanzioni previste?

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:

  • Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,

  • Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000

  • Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.

 

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