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Domande varie

Presenza di Consorzio o ATI: è sufficiente un solo POS riportante i dati di tutte le imprese e sottoscritto da tutti i Datori di Lavoro di ogni impresa?

No, deve essere presentato un POS per ciascuna impresa operante in cantiere

 

Quale è la corretta data di invio della Notifica preliminare prevista dall’art. 99 del D. Lgs. 81/08?

La notifica preliminare può essere inviata in qualunque momento purché in data antecedente l’inizio dei lavori

 

Nel caso di noleggio (a caldo) di piattaforma aerea, chi deve redigere il Pos, la ditta che noleggia o l'impresa che sta sulla piattaforma ad eseguire i lavori edili?

Se le ditte operanti in cantiere non sono lavoratori autonomi, il POS deve essere presentato da ciascuna ditta in attività

 

Si può usare un unico locale come spogliatoio e locale di riposo?

Si ritiene che per i piccoli cantieri, (presenza di non più di tre addetti contemporaneamente) possa essere utilizzato un unico locale o struttura monoblocco, diviso in due ambienti, per le funzioni spogliatoio e locale riposo-refettorio, a condizione che tali ambienti siano convenientemente arredati e il locale garantisca i requisiti minimi ai punti 2.14 e 2.15. (parere ISPESL-Piemonte)

 

E' possibile convenzionarsi con locali pubblici per fare fronte alla mancanza dei servizi igienico - assistenziali di cantiere?

Si ritiene che ciò, per piccoli cantieri con durata prevedibile inferiore a 15 giorni (o per i cantieri stradali di medesima durata massima prevedibile), possa essere accettabile (parere ISPESL-Piemonte). www.ispesl.it/profili_di_rischio/Cantieri_stradali/doc/linee%20guida/regione%20piemonte.pdf

 

Cosa deve fare il coordinatore per l'esecuzione se il Committente non prende alcun provvedimento nei confronti delle imprese inadempienti?

In caso di continua e reiterata inottemperanza operativa dell'impresa, il Coordinatore deve:

  • segnalare all'impresa, tramite contestazione scritta, le difformità al piano alle norme di sicurezza riscontrate nel cantiere;

  • in caso di inosservanza prolungata dell'impresa alla segnalazione formale, ed il mantenimento di situazioni irregolari, il Coordinatore informa il Committente della reticenza dell'impresa ad eseguire le disposizioni; parallelamente all'informativa, il Coordinatore segnala al Committente quali possono essere le azioni da intraprendere nei confronti dell'impresa (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, recessione del contratto) a secondo della gravità delle inadempienze riscontrate in cantiere;

  • in caso il Committente, dopo la segnalazione del Coordinatore, non adotti nessun provvedimento, senza peraltro fornire allo stesso una adeguata motivazione delle sue scelte, il Coordinatore deve dare segnalazione delle inadempienze direttamente alla AUSL ed al DPL territorialmente competenti, che provvederanno ad indagare sulle irregolarità segnalate.

 

L’impresa selezionata dichiara di fare i lavori prima con un subappalto (scavi e movimento macchine), poi assume due operai temporaneamente e noleggia i mezzi. Il C.S.P., prima incaricato, redige il PSC, ma prima dell’inizio lavori viene chiamato dal Committente che gli toglie incarico di CSE, è corretto?

E’ corretto, deve però farsi fare lettera di rinuncia dal Committente e, nel caso siano già state inviate le notifiche, dovranno essere aggiornate con l’eliminazione della figura del Coordinatore motivando la richiesta.

 

Rifacimento di terrazzi e lattonerie in un condominio da eseguirsi con 3 imprese (ponteggiatore+edile+lattoniere); il collega evidenzia che l’importo dei ponteggi è simile alla somma degli importi lavori edili più lavori di lattoneria; il quesito è legato al fatto se il costo dei ponteggi deve essere indicato negli importi della sicurezza (e quindi non soggetta a sconto) oppure negli importi soggetti a ribasso. Il collega è progettista oltre che coordinatore e il suo computo metrico estimativo sarà dato all’amministratore e quindi alle imprese per le offerte a ribasso percentuale (le imprese preallertate per offerta hanno confermato di operare tutte con due ditte in subappalto, ponteggiatore e lattoniere)

Il ponteggio è funzionale all'opera, ovvero posso realizzare i lavori senza il ponteggio? Evidentemente no, quindi il ponteggio fa parte delle opere in sicurezza e non deve essere messo a ribasso.

 

Scavi – a un collega viene consegnata una relazione geologica che afferma che in merito allo scavo deve essere eseguita parete a 45° oppure devono essere eseguite opportune protezioni; lui riporta il contenuto della relazione geologica nel PSC e trasmette indicazioni verbali all’impresa in fase preliminare. L’impresa esegue i primi saggi degli scavi ma, contrariamente a quanto affermato nella relazione geologica trova della marna, e quindi procede in verticale senza alcuna protezione. Il collega però afferma di non essere in grado di sapere realmente se questa parete può restare verticale e chiede aiuto al geologo che conferma solo verbalmente che si può “operare” scavando verticalmente. Cosa deve fare lui a questo punto? Modifica il piano e fa eseguire gli scavi in verticale? Oppure obbliga impresa lo stesso a operare come indicato nei documenti scritti?

Il CSE deve pretendere una nota del geologo che individui con precisione la natura delle rocce e che dia nuove indicazione sull'angolo di scavo. Inoltre si ricorda di verificare che a monte dello scavo non insistano opere particolarmente gravose dal punto di vista dei carichi e anche se in campo aperto si suggerisce di imporre un'area da intercludere a qualsiasi operazione di cantiere, anche il semplice passaggio, pari alla superficie che rimossa con un angolo di 45°.

Si evidenzia che l'aver trovato roccia (seppur compatta) non esclude il rischio crollo, in quanto la giacitura degli strati può essere a franapoggio, soprattutto se intercalati con argille e in presenza di falde acquifere.

 

Intervento di manutenzione straordinaria in azienda industriale – il collega viene incaricato quale coordinatore della sicurezza e deve redigere il PSC; chiede DUVRI e DVR all’azienda, la quale fornisce una sorta di documento unico che ha denominato “PIANO DI SICUREZZA AZIENDALE” e che effettivamente contiene molti argomenti del DUVRI e del DVR (anche se non tutti a suo giudizio) ma non ha i due suddetti documenti; Come si deve comportare il collega? Chiedere di redigere i documenti secondo la norma? Oppure prendere in considerazione quanto consegnato? O ancora dare lui indicazioni all’azienda se non altro per le parti mancanti?

Premesso che si ritiene che nel “Piano di Sicurezza Aziendale” ci siano delle indicazioni di sicurezza in quanto evidente già dal nome del fascicolo, si indica però che il CSP deve pretendere (e lo faccia in forma scritta e certificata, PEC o raccomandata AR), il DUVRI e il DVR. In difetto di tale assolvimento si comunichi al Committente l'impossibilità di svolgere l'incarico. In merito alle interferenze con le attività lavorative industriali, si consiglia di evidenziare chiaramente la zona cantiere e redigere il PSC valutando i problemi di interferenze di cantiere e delimitando in sottocantieri le zone di intervento, in cui - volta per volta - non ci dovranno essere i dipendenti abituali dell'azienda.

 

Sono obbligatorie le "linea vita" per la manutenzione di una copertura in Piemonte?

L’obbligo delle linee vita per le coperture è determinato dall’art 86 punto 14 della legge regionale 25 Marzo 2013 n° 3 ("Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 - Tutela ed uso del suolo - e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia” e in sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 20/2009).

Il 26 maggio 2016 è stato pubblicato, sul B.U.R. n.20/2016 del 26.05.2016, il Decreto del Presidente della Giunta di approvazione del Regolamento regionale recante : "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione di lavori in copertura (Art. 15 Legge regionale 14 luglio 2009 n.20).

Il Regolamento disciplina le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporsi al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Definisce inoltre i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto, nonché le attestazioni in sede di dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera da attuarsi contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti.

Il Regolamento prevede, altresì, misure preventive e protettive da attuarsi contestualmente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale che riguardano la stessa o gli impianti tecnologici esistenti, nonché interventi di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 

Cosa accade se un professionista, abilitato con il corso delle 120 ore in materia di sicurezza, non frequenta il corso di aggiornamento delle 40 ore obbligatorio? E per chi non lo ha fatto decade il corso delle 120 ore già eseguito?

Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo dell'aggiornamento della formazione, il testo di legge non parla di abilitazione decaduta. Quindi è corretto ritenere che chi non ottempererà nei termini di scadenza all'obbligo di aggiornamento della propria formazione, non potrà ricoprire la carica di coordinatore per la sicurezza fino a quando non frequenterà il corso di 40 ore.

 

A tale proposito si rimanda a: Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali – Commissione per gli Interpelli (interpello 17/2013) - Secondo la Commissione per gli Interpelli del ministero del lavoro, coloro che non abbiano completato l'aggiornamento nel termine previsto, non potranno ricoprire il ruolo di coordinatore, né in fase di progettazione, né in fase di esecuzione, fino a quando non avranno integrato l'aggiornamento con le ore di formazione mancanti. Inoltre il raggiungimento nel quinquennio di un numero di ore di aggiornamento superiore a 40 non può valere come credito per le annualità successive. www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%2019-2014.pdf

 

Sempre in materia di formazione obbligatoria si consiglia di leggere i seguenti documenti:

 

Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali – Commissione per gli Interpelli (Interpello 19/2014) – L’obbligo di frequenza nella misura minima del 90% vale per i corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste. www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%20172013.pdf

 

Circolari Vigili del Fuoco - Non può essere valutata dall’Ordine, ai fini del raggiungimento delle 40 ore previste per la conferma dell’iscrizione negli elenchi, la partecipazione a moduli del corso base di specializzazione di cui all’art. 4 del D.M. 5agosto 2011. www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=5753

 

Un collega è stato chiamato da una associazione di volontari che ha intenzione di allestire una piccola manifestazione temporanea gastronomica saltuaria in un periodo totale di ca. 30 giorni (oltre 7/8 giorni per allestire e un paio per smontare il tutto) e per un importo opere di ca. 15.000 €, compresi i noleggi.

Per allestire questa struttura temporanea sono state incaricate 3 imprese: elettricista (modifiche sull’impianto elettrico esistente), idraulico (allacciamento di servizi igienici in box, e formazione di impianto gas per allestire una cucina da campo) e società specializzata per montaggio e noleggio tensostruttura).

Le imprese hanno chiesto un PSC all’Associazione per fornire a loro volta i POS.

L’associazione gli ha chiesto se è obbligatorio il coordinamento e di cosa eventualmente dovrebbero dargli incarico.

L’allestimento di tensostruttura, servizi igienici e cucina sono un cantiere a tutti gli effetti (si ricorda che un PSC, e ciò che ne deriva, va redatto anche per palchi e strutture per lo spettacolo), quindi la compresenza di 3 imprese dovrà prevedere una attività di coordinamento completa come un normale cantiere.

 

 

 

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